La Legge 4/2013 e il ruolo di A.C.A.D.E.M.O
A.C.A.D.E.M.O opera ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, che disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi. La legge riconosce ai professionisti che esercitano queste attività – tra cui l’orientatore – la possibilità di riunirsi in associazioni professionali di natura privatistica, su base volontaria e senza vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati, garantire il rispetto delle regole deontologiche e agevolare la scelta e la tutela degli utenti.
In questo quadro, l’associazione non è un ordine né un albo: l’iscrizione è libera e non costituisce condizione per esercitare la professione. Quello che l’associazione offre è qualità, trasparenza e garanzie verso il cittadino-consumatore. Poiché A.C.A.D.E.M.O autorizza i propri iscritti a utilizzare il riferimento all’iscrizione quale attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi (artt. 7 e 8 della legge), essa è tenuta agli obblighi di trasparenza nella loro forma più estesa e persegue l’iscrizione nella Sezione II dell’elenco delle associazioni professionali tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge.
Assenza di scopo di lucro
A.C.A.D.E.M.O. non persegue finalità di lucro. In coerenza con l’art. 5 della Legge 4/2013 e con il proprio Statuto, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. Gli eventuali avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle finalità istituzionali, formative e culturali dell’associazione.
Trasparenza, attestati e tutela dell’utente
Gli obblighi di trasparenza (artt. 4 e 5)
Le eventuali attività di natura commerciale, accessorie e strumentali, e la stessa attività di formazione non comportano oneri economici rilevanti a carico degli associati e sono contenute nei limiti della copertura dei costi, in conformità al principio di non lucratività.
In attuazione degli articoli 4 e 5 della Legge 4/2013, l’associazione pubblica e mantiene aggiornati, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, gli elementi informativi utili al consumatore.
Natura dell’attestato e uso del termine “certificazione”
L’attestato rilasciato da A.C.A.D.E.M.O. si riferisce esclusivamente ai servizi professionali resi dal professionista iscritto e non costituisce certificazione di qualità di terza parte, accreditamento, riconoscimento pubblico o titolo abilitante (art. 7, comma 2, della legge). Il termine “Certificazione” contenuto nella denominazione dell’associazione è utilizzato in senso atecnico e divulgativo.
